Gara #285
RIELABORAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PROGETTO PRELIMINARE INTEGRATO DEL PROLUNGAMENTO DELLA METROPOLITANA LINEA A OLTRE BATTISTINI - TRATTA BATTISTINI-TORREVECCHIA - AI FINI DELL’EMISSIONE DEL PFTE EX ART. 41 E ALL. I.7 DEL D.LGS. 36/2023 IN MODALITÀ BIM E CSPInformazioni appalto
Categorie merceologiche
Lotti
Scadenze
Avvisi
Allegati
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Chiarimenti
1) contenendo il modello informazioni proprie di ciascuna azienda/professionista, CIASCUN componente il costituendo Raggruppamento presenta la propria domanda di partecipazione, firmata digitalmente dal proprio legale rappresentante;
2) l'imposta di bollo (euro 16,00) è unica e va pagata dalla sola Mandataria del costituendo Raggruppamento.
Nella sezione "Allegati" è stato messo a disposizione il modello di domanda in formato editabile word, al fine di consentire di replicare per ciascun componente del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, le parti del modello stesso relative alle informazioni e dichiarazioni che ciascun componente è tenuto a rendere. La domanda di partecipazione, completa di tutte le informazioni e dichiarazioni richieste per ciascun componente, dovrà quindi essere sottoscritta ai sensi del predetto decreto legislativo, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo.
Con riferimento al secondo quesito, l'imposta di bollo è unica e per il relativo assolvimento si rimanda a quanto indicato a pag. 33 del disciplinare di gara.
Non essendo detto documento nell’elenco di quelli da presentare per l’offerta e richiamati nel Disciplinare di Gara, si richiede, qualora si dovesse predisporre la succitata offerta di Gestione Informativa, di ricevere indicazioni in quale sezione (amministrativa, tecnica o economica) inserire la relazione “oGI”.
1) È necessario fare il PASSOE? in caso affermativo devono farlo tutte le componenti del RTI (costituendo)?
2) Per quanto riguarda l'assolvimento del pagamento imposta di bollo di cui al punto 15.1 lo stesso deve essere assolto da tutti i componenti del RTI costituendo o dalla sola mandataria?
3) In caso di partecipazione in RTI costituendo è obbligatoria la registrazione al portale della sola mandataria o di tutti i componenti (mandanti)?
In relazione al secondo quesito relativo all’assolvimento dell'imposta di bollo, si rinvia al chiarimento fornito al Quesito n. 2.
Con riferimento al terzo quesito, in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento costituendo, come indicato al paragrafo 13.1, Regole per la presentazione dell’offerta del disciplinare di gara, ed al paragrafo 10 delle Norme tecniche (presenti nella sezione "Allegati" della presente procedura di gara), la registrazione alla piattaforma è obbligatoria per l'operatore economico mandatario, mentre non è obbligatoria per gli operatori economici mandanti, fermo restando che l'onere della trasmissione della documentazione sarà in carico unicamente all'operatore economico capogruppo/mandatario, il quale, prima dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nella piattaforma la struttura del raggruppamento stesso secondo le modalità indicate al paragrafo 10 delle Norme tecniche (cfr. pag. 28).
Nel Capitolato Speciale di Appalto (pag. 3 e 4) vengono definite le attività in capo al concorrente tra le quali:
- predisposizione della relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico ed eventuali indagini dirette sul terreno. Per tale prestazione viene richiesta quale condizione di partecipazione la figura dell’archeologo.
- alla redazione di tutti gli elaborati economici di progetto (CME, EP, NP e Quadro di spesa);
- piani di monitoraggio preliminari (geotecnici, strutturali, ambientali);
- tutte le attività relative agli espropri;
- servizi di ingegneria legati al piano indagini-rilievi.
Si chiede di voler adeguare gli importi dei corrispettivi.
QUESITO N. 2
Par. 6.1 Requisiti di idoneità
Tra le figure di cui alla tabella 4 ed in particolare per l’archeologo si chiedono i seguenti chiarimenti:
- possibilità per il concorrente di indicare un consulente esterno con impegno di quest’ultimo a svolgere il ruolo richiesto per tutta la durata dell’appalto;
- nel caso in cui detto professionista debba ricoprire il ruolo di mandante del RTP conferma che tale professionista dovrà possedere solo i necessari requisiti di idoneità professionale secondo quanto previsto dal presente par. 6.1.
Come indicato nel disciplinare di gara e nella decisione di contrarre, in considerazione della possibilità di disporre del progetto preliminare integrato redatto ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n. 1/2007, il corrispettivo posto a base di gara è ritenuto congruo in relazione alle prestazioni occorrenti a redigere nella sua interezza il progetto di fattibilità tecnica ed economica conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023.
QUESITO N. 2
Come specificato nel punto 6.4 del Disciplinare, nel caso di raggruppamenti temporanei, l’archeologo deve ricoprire il ruolo di mandante, e dovrà possedere i requisiti di cui all’allegato II.12 parte V del Codice, e il requisito di idoneità professionale specifica. I requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecnico-professionale devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso.
1) Si chiede di confermare che lo schema tabellare richiesto nel Disciplinare di gara al punto 18.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" - n. B.3, riferito alla qualificazione professionale e alle principali esperienze del personale, possa essere allegato alla Relazione descrittiva del Criterio B dell'offerta tecnica, e non rientrare nel conteggio delle n. 15 pagine dedicate alla stessa relazione.
2) Relativamente alla figura del professionista antincendio richiesto nella composizione del Gruppo di lavoro, si chiede di confermare che lo stesso possa essere una figura esterna al concorrente, impegnato con lettera di impegno.
3) Con riferimento alla Relazione Illustrativa e tecnica del Progetto posto a base di gara (pag.19), si fa riferimento a indagini già condotte su fabbricati esistenti riportate in relative schede di rilievo. Si chiede la condivisione delle schede redatte.
4) Con riferimento al punto 6.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale" del Disciplinare di gara si chiede di confermare che per la comprova dei requisiti, così come per le categorie Edilizia, Strutture e Infrastrutture per la mobilità, anche per la categoria IA.01 sia da ritenersi idonea la categoria IA.02 avente grado di complessità maggiore e per la categoria IA.03 sia da ritenersi idonea la categoria IA.04 avente gradi di complessità maggiore.
5) Riguardo all'elaborato Offerta di Gestione informativa (oGI), si chiede di specificare se è previsto un numero massimo di cartelle in formato A4 e relativo criterio di valutazione (punteggio attribuito all'oGI in offerta tecnica).
6) In caso di Raggruppamento non ancora costituito, si chiede di confermare che la domanda di partecipazione, contenente anche dichiarazioni afferenti a ciascun partecipante, non sia unica ma sia resa da ogni singolo soggetto (che compila e firma digitalmente la propria). In tal caso si chiede di precisare se ciascuna domanda debba avere la marca da bollo.
Lo schema tabellare richiesto nel Disciplinare di gara al punto 18.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" - n. B.3, riferito alla qualificazione professionale e alle principali esperienze del personale, può essere allegato alla Relazione descrittiva del Criterio B dell'offerta tecnica, e non rientra nel conteggio delle n. 15 pagine dedicate alla stessa relazione
Con riferimento al secondo quesito formulato:
Il professionista antincendio richiesto nella composizione del Gruppo di lavoro deve essere una figura interna al concorrente.
Con riferimento al terzo quesito formulato:
Si mette a disposizione dei concorrenti l’elaborato “Rilievi e indagini sul territorio / Indagini sui fabbricati / Relazione tecnica - Consistenza, analisi e valutazione”, scaricabile dalla sezione "Allegati".
Con riferimento al quarto quesito formulato:
Con riferimento al punto 6.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale" del Disciplinare di gara si conferma che per la comprova dei requisiti, così come per le categorie Edilizia, Strutture e Infrastrutture per la mobilità, anche per la categoria IA.01 si ritiene idonea la categoria IA.02 e per la categoria IA.03 si ritiene idonea la categoria IA.04.
Con riferimento al quinto quesito formulato:
L'elaborato Offerta di Gestione informativa (oGI), deve essere composto da massimo 20 cartelle in formato A4, font Arial, interlinea 1,5. Ad esso non è attribuito un criterio di valutazione e conseguentemente un punteggio.
Con riferimento al sesto ed ultimo quesito, si rimanda alla risposta fornita il 06/03/2024 alle 16:31 in relazione al “Quesito #2”.
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96.84 MB |
1) In quali categorie e ID opere rientrano gli importi dei lavori previsti per la realizzazione di 2 km circa di linea metropolitana sotterranea realizzata prevalentemente con TBM.
2) La motivazione tecnica per cui questi lavori non sono ricompresi nella Categoria ID S.05 “Gallerie, Opere sotterranee” visto che oggetto dello scopo del lavoro descritto nei documenti di gara.
2) La galleria scudata è intesa come parte essenziale dell’infrastruttura ferroviaria e quindi riconducibile alla categoria V.03.
Si chiede, inoltre, di confermare se per la relazione descrittiva di ciascun servizio, per la quale sono richieste max 10 cartelle in formato A4, è consentito l’impiego anche del formato A3 (equivalente a 2 cartelle A4).
Per la relazione descrittiva di ciascun servizio è consentito l’impiego anche del formato A3 (conteggiato come 2 cartelle A4 ai fini del rispetto del limite massimo consentito).
- si chiede di chiarire se con l’espressione “schede tecniche strettamente necessarie” si intenda un esempio delle schede tecniche tipologiche dei materiali da proporsi nell’ambito dell’analisi LCA che verrà condotta in caso di aggiudicazione.
- In caso di risposta negativa al precedente punto si chiede di specificare la tipologia ed il contenuto atteso per tali “schede tecniche”.
- Si chiede infine di chiarire il formato e il numero massimo atteso per tali schede.
- una relazione descrittiva (max 10 cartelle in formato A4, font Arial 10, interlinea 1,5);
- schede tecniche strettamente necessarie."
Si chiede di specificare il numero massimo e/o minimo di schede tecniche necessarie e il relativo formato.
In particolare, l’acquisizione dei dati relativi al possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è effettuata tramite dichiarazioni sostitutive ex art. 46 e 47 DPR 445/00, in italiano o con traduzione giurata in lingua italiana.
Se hanno sede stabile in Italia possono richiedere lo SPID, poiché necessario anche per altri adempimenti (ad es. Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.).
La quota parte di requisito che deve essere apportata dall’archeologo riguarda esclusivamente l’indicazione di uno o più servizi svolti in ambiti analoghi a quelli dell’appalto in oggetto.
2. Sempre in riferimento al Criterio A si chiede se siano ammissibili anche servizi svolti afferenti a ID opere di complessità superiore a quelle indicate (es. IA.02 in luogo di IA.01 per il servizio A.3, S.06 in luogo di S.01, etc.)
2. I servizi di cui al criterio A devono essere riferiti alle ID opere indicate.
2) Nel caso di partecipazione di un'impresa senza stabile organizzazione in Italia, ma con presenza stabile in un altro stato dell'Unione Europea e regolare registrazione IVA, all'interno del raggruppamento temporaneo, qualora fosse aggiudicata, si chiede di confermare che non è richiesta la registrazione ai fini IVA in Italia né la nomina di un rappresentante fiscale
2) Si applica il punto 15.1 del Disciplinare di gara
2) "Nel caso di partecipazione di un'impresa senza stabile organizzazione in Italia, ma con presenza stabile in un altro stato dell'Unione Europea e regolare registrazione IVA, all'interno del raggruppamento temporaneo, qualora fosse aggiudicata, potrebbe gentilmente confermare che non è richiesta la registrazione ai fini IVA in Italia né la nomina di un rappresentante fiscale? Ci riferiamo ai documenti di gara in cui si menziona che gli operatori economici devono nominare un rappresentante fiscale in Italia ai sensi degli articoli 17.2 e 53.3 del Decreto del Presidente della Repubblica 633/72."
3) Per la figura dell’archeologo si chiede se sia possibile indicare un consulente esterno con impegno di quest’ultimo a svolgere il ruolo richiesto per tutta la durata dell’appalto
2) Si applica il punto 15.1 del Disciplinare di gara
3) Si rinvia alla risposta alla richiesta di chiarimenti n. 5, quesito 2
2. È possibile subappaltare il servizio di verifica preventiva dell’interesse archeologico? In caso affermativo si chiede conferma che i requisiti devono essere posseduti dal subappaltatore che dovrà essere approvato dalla Stazione Appaltante.
3. Si chiede di chiarire dove sono indicati i compensi per il servizio di verifica preventiva dell’interesse archeologico. Nel documento di gara “Determinazione dei corrispettivi”, l’attività Qb.I.10 Relazione archeologica (art. 19, comma 1, d.P.R. 207/2010) non risulta inclusa nel calcolo dei corrispettivi.
4. Con riferimento agli articoli 17 e 18 del Capitolato Speciale d’appalto, si rileva che l’esclusione dell’anticipazione del prezzo e i pagamenti nella misura del 70% alla consegna degli elaborati e il restante 30% all’ottenimento delle autorizzazioni degli enti competenti, costituiscono una condizione eccessivamente onerosa per l’operatore economico. L’operatore economico o RT concorrente dovrebbe anticipare costi per ben oltre tre milioni di euro in un periodo di oltre 10 mesi. Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di rivedere i termini di pagamento, valutando la possibilità di introdurre una anticipazione del prezzo e dei pagamenti intermedi prima della consegna finale degli elaborati. Si chiede altresì di ridurre anche la quota percentuale del compenso che sarà corrisposto dopo l’autorizzazione degli enti, essendo, a nostro avviso, eccessivamente elevata una quota del 30%.
QUESITO N. 1.
I professionisti facenti parte del Gruppo di progettazione definito al punto 6.1 del Disciplinare di gara possono essere componenti di un raggruppamento temporaneo, soci/associati di società di professionisti/associazioni tra professionisti, dipendenti/ collaboratori dei concorrenti e assumere le forme giuridiche previste dall’art. 66 del D.lgs 36 del 2023.
QUESITO N. 2
Così come indicato all’articolo 8 del Disciplinare di gara, è ammesso il subappalto solo per effettuare rilievi, misurazioni e picchettazioni e per la redazione grafica degli elaborati progettuali. Per garantire la coerenza progettuale tutte le altre prestazioni devono essere eseguite dall’affidataria.
QUESITO N. 3.
Si ribadisce quanto riportato in precedenza nella risposta al quesito n.5: “in considerazione della possibilità di disporre del progetto preliminare integrato redatto ai sensi dell’Ordinanza Commissariale n. 1/2007, il corrispettivo posto a base di gara è ritenuto congruo in relazione alle prestazioni occorrenti a redigere nella sua interezza il progetto di fattibilità tecnica ed economica conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023”.
QUESITO N. 4.
Si ritiene congrua la ripartizione per fasi dell’importo di aggiudicazione e si ribadisce quanto riportato nelle modalità di pagamento riportate nel Capitolato Speciale d’appalto.
Quanto riportato nel disciplinare è tratto dall’art. 34 dell’allegato II.12 del d.lgs 36/2023 sulle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura. In particolare, i Tecnici Responsabili delle singole prestazioni specialistiche, dovranno in funzione della prestazione da rendere, essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o comunque dei necessari titoli.
La risposta al quesito è affermativa. È possibile presentare la copia autentica, ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, della polizza di responsabilità civile professionale nonché dichiarazione di un’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” contenente l’impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati la quale decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.