Pubblicato
Dipartimento Politiche Sociali e Salute
Si chiede:
1. conferma che la numerazione corretta per il sub-criterio Corsi di formazione è 1.3 anziché 1.2;
2. conferma che il punteggio massimo attribuibile al sub-criterio di valutazione 1.3 Corsi di Formazione è di 10 punti, e non 15 come riportato nelle modalità di attribuzione del punteggio;
3. si chiede di confermare se nell'elaborazione del sub-criterio di valutazione 1.3 dell'Offerta Tecnica è necessario presentare la proposta del numero di ore annuali di formazione che si intende offrire durante la durata triennale di gestione del servizio; nel caso si volesse, invece, far riferimento alla formazione pregressa maturata dal personale, si chiede di chiarire a quale arco temporale ciascuna ditta deve fare riferimento;
4. conferma che, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo ai sub-criteri 1.1 e 1.2 dell'Offerta Tecnica, più esperienze svolte dal Responsabile/Coordinatore e dall’Educatore Professionale nello stesso arco temporale NON siano cumulabili;
5. conferma che il requisito di accesso per il Responsabile Coordinatore sia quello indicato nella Deliberazione di Giunta Regione Lazio n. 1305/2004 e nella Deliberazione di Giunta Regione Lazio n. 126/2015 (punto III.A.5). In particolare, si chiede conferma che in caso di inserimento di un operatore con laurea di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali,
pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie non è richiesta l’esperienza minima biennale.
6. se l’elenco del personale pubblicato nell’Allegato 10 sarà soggetto a clausola sociale in quanto non risulta coerente con le figure professionali richieste per l’appalto, così come riportate nell’art.6 del Capitolato Speciale;
7. di confermare che l’implementazione di ore di OSS e Educatore Professionale debba essere prevista fin dall’avvio del servizio, in quanto la data del 01/06/2025 riportata nella pag. 8 - art.6 del Capitolato Speciale coincide con la data di avvio del servizio indicata nell’art.4 del Capitolato Speciale;
8. di confermare che il file in Excel “f. calcolo incentivi casa nino” debba intendersi un errore di caricamento o che comunque tali spese non siano da considerarsi da parte delle ditte partecipanti alla gara;
9. indicazione del numero di anziani che attualmente risiede nel co-housing “Casa Angelina”;
10. conferma che all’importo della garanzia provvisoria di cui all’art.9 della lettera d’invito/Disciplinare possa essere applicata l’ulteriore riduzione del 20% per cento cumulabile con le altre riduzioni, qualora l’operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13 (SA 8000, UNI EN ISO 14001, UNI/PdR 125), come previsto dall’art. 106, comma 8 del Codice;
11. di rendere disponibile il Modello denominato “Dichiarazioni integrative” indicato all’art. 13.1 della lettera d’invito/Disciplinare;
12. di rendere disponibile il modello di compilazione dell’offerta economica, secondo quanto richiesto nell’art.16 della Lettera d’invito/Disciplinare di gara;
13. conferma che la documentazione facoltativa, richiesta però OBBLIGATORIAMENTE dal portale Tuttogare ma normalmente prodotta solo nel caso in cui la fattispecie ricorre (eventuale procura, documentazione in caso avvalimento, contratto di subappalto, contratto di avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta, dichiarazione equivalenze CCNL), possa essere sostituita con foglio in bianco firmato digitalmente o dichiarazione firmata digitalmente di non produrre la documentazione in quanto la situazione non ricorre.
Ringraziando anticipatamente, si inviano distinti saluti.
Gara #5079
Manifestazione d’interesse per l’individuazione di organismi da invitare alla successiva procedura negoziata da indirsi ex art. 50 comma 1 lettera e) del D. lgs. n.36/2023 e ss. mm. ii. per l’affidamento del “Servizio di Gestione della residenzialità per persone anziane presso il COMPLESSO DI CASA VITTORIA” sito in Roma, Via Quirino Majorana 139 per il periodo 01/06/2025 – 31/05/2027.Cofinanziato da investimenti pubblici finanziati dall’UE con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 5 - Componente 2 di cui all’Avviso pubblico n. 1/2022 ed al Decreto n. 5/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - CUP: J84H22000260006 - CIG: B5F5CA446D (finanziato anche con fondi ordinari di Roma Capitale) - Importo a base di gara è pari ad € 634.243,05.Informazioni appalto
10/04/2025
Negoziata
Servizi
€ 634.243,05
FRASCA FEDERICO
Categorie merceologiche
85
-
Servizi sanitari e di assistenza sociale
Lotti
1
B5F5CA446D
J84H22000260006
Qualità prezzo
Manifestazione d’interesse per l’individuazione di organismi da invitare alla successiva procedura negoziata da indirsi ex art. 50 comma 1 lettera e) del D. lgs. n.36/2023 e ss. mm. ii. per l’affidamento del “Servizio di Gestione della residenzialità per persone anziane presso il COMPLESSO DI CASA VITTORIA”
gestione dei servizi sociali residenziali presso il co-housing per persone anziane presenti nell’immobile sito in via Portuense 220/ via Quirino Majorana 139 nonché in corso di esecuzione del contratto la stazione appaltante ai sensi dell’art. 120 comma 1 e ss. potrà dare avvio all’implementazione dell’offerta progettuale- sempre nel medesimo immobile sito in via Portuense220/Via Majorana 139 - con n. 9 miniappartamenti destinati a 10 anziani autonomi
€ 634.243,05
€ 0,00
€ 0,00
Scadenze
24/04/2025 09:00
18/04/2025 12:00
02/05/2025 08:00
05/05/2025 12:00
Allegati
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Chiarimenti
18/04/2025 14:57
Quesito #1
Si chiede:
1. conferma che la numerazione corretta per il sub-criterio Corsi di formazione è 1.3 anziché 1.2;
2. conferma che il punteggio massimo attribuibile al sub-criterio di valutazione 1.3 Corsi di Formazione è di 10 punti, e non 15 come riportato nelle modalità di attribuzione del punteggio;
3. si chiede di confermare se nell'elaborazione del sub-criterio di valutazione 1.3 dell'Offerta Tecnica è necessario presentare la proposta del numero di ore annuali di formazione che si intende offrire durante la durata triennale di gestione del servizio; nel caso si volesse, invece, far riferimento alla formazione pregressa maturata dal personale, si chiede di chiarire a quale arco temporale ciascuna ditta deve fare riferimento;
4. conferma che, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo ai sub-criteri 1.1 e 1.2 dell'Offerta Tecnica, più esperienze svolte dal Responsabile/Coordinatore e dall’Educatore Professionale nello stesso arco temporale NON siano cumulabili;
5. conferma che il requisito di accesso per il Responsabile Coordinatore sia quello indicato nella Deliberazione di Giunta Regione Lazio n. 1305/2004 e nella Deliberazione di Giunta Regione Lazio n. 126/2015 (punto III.A.5). In particolare, si chiede conferma che in caso di inserimento di un operatore con laurea di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali,
pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie non è richiesta l’esperienza minima biennale.
6. se l’elenco del personale pubblicato nell’Allegato 10 sarà soggetto a clausola sociale in quanto non risulta coerente con le figure professionali richieste per l’appalto, così come riportate nell’art.6 del Capitolato Speciale;
7. di confermare che l’implementazione di ore di OSS e Educatore Professionale debba essere prevista fin dall’avvio del servizio, in quanto la data del 01/06/2025 riportata nella pag. 8 - art.6 del Capitolato Speciale coincide con la data di avvio del servizio indicata nell’art.4 del Capitolato Speciale;
8. di confermare che il file in Excel “f. calcolo incentivi casa nino” debba intendersi un errore di caricamento o che comunque tali spese non siano da considerarsi da parte delle ditte partecipanti alla gara;
9. indicazione del numero di anziani che attualmente risiede nel co-housing “Casa Angelina”;
10. conferma che all’importo della garanzia provvisoria di cui all’art.9 della lettera d’invito/Disciplinare possa essere applicata l’ulteriore riduzione del 20% per cento cumulabile con le altre riduzioni, qualora l’operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13 (SA 8000, UNI EN ISO 14001, UNI/PdR 125), come previsto dall’art. 106, comma 8 del Codice;
11. di rendere disponibile il Modello denominato “Dichiarazioni integrative” indicato all’art. 13.1 della lettera d’invito/Disciplinare;
12. di rendere disponibile il modello di compilazione dell’offerta economica, secondo quanto richiesto nell’art.16 della Lettera d’invito/Disciplinare di gara;
13. conferma che la documentazione facoltativa, richiesta però OBBLIGATORIAMENTE dal portale Tuttogare ma normalmente prodotta solo nel caso in cui la fattispecie ricorre (eventuale procura, documentazione in caso avvalimento, contratto di subappalto, contratto di avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta, dichiarazione equivalenze CCNL), possa essere sostituita con foglio in bianco firmato digitalmente o dichiarazione firmata digitalmente di non produrre la documentazione in quanto la situazione non ricorre.
Ringraziando anticipatamente, si inviano distinti saluti.
24/04/2025 12:27
Risposta
Si chiede:
1.D conferma che la numerazione corretta per il sub-criterio Corsi di formazione è 1.3 anziché 1.2;
1.R Sì, si conferma che la numerazione corretta del sub-criterio “Corsi di formazione e aggiornamento relativi alla tematica …” è 1.3.
2.D conferma che il punteggio massimo attribuibile al sub-criterio di valutazione 1.3 Corsi di Formazione è di 10 punti, e non 15 come riportato nelle modalità di attribuzione del punteggio;
2.R Sì, si conferma che il punteggio massimo attribuibile al sub-criterio 1.3 è di 10 punti (15 è un refuso).
3.D si chiede di confermare se nell'elaborazione del sub-criterio di valutazione 1.3 dell'Offerta Tecnica è necessario presentare la proposta del numero di ore annuali di formazione che si intende offrire durante la durata triennale di gestione del servizio; nel caso si volesse, invece, far riferimento alla formazione pregressa maturata dal personale, si chiede di chiarire a quale arco temporale ciascuna ditta deve fare riferimento;
3.R Con riguardo al sub-criterio 1.3 “Corsi di formazione e aggiornamento relativi alla tematica…” ed al “parametro di valutazione”, si fa riferimento al numero di ore annuali di formazione che si intende offrire durante la durata triennale di gestione del servizio e non già alla pregressa formazione.
4.D conferma che, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo ai sub-criteri 1.1 e 1.2 dell'Offerta Tecnica, più esperienze svolte dal Responsabile/Coordinatore e dall’Educatore Professionale nello stesso arco temporale NON siano cumulabili;
4.R Sì, si conferma che non sono cumulabili.
5.D conferma che il requisito di accesso per il Responsabile Coordinatore sia quello indicato nella Deliberazione di Giunta Regione Lazio n. 1305/2004 e nella Deliberazione di Giunta Regione Lazio n. 126/2015 (punto III.A.5). In particolare, si chiede conferma che in caso di inserimento di un operatore con laurea di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie non è richiesta l’esperienza minima biennale.
5.R Sì, si conferma che non è richiesta alcuna esperienza minima biennale, vertendo il parametro valutativo sull'esperienza maturata nel quinquennio dal 29/02/2020 al 31/03/2025.
6.D. se l’elenco del personale pubblicato nell’Allegato 10 sarà soggetto a clausola sociale in quanto non risulta coerente con le figure professionali richieste per l’appalto, così come riportate nell’art.6 del Capitolato Speciale;
6.R Si rappresenta che le equipe dei due appalti che si avvicenderanno sono consimili, ma non identiche.
Nella Lettera/Disciplinare, inoltre, non è prevista (sì) l'applicazione della clausola sociale ex art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023, sotto lo specifico profilo della incondizionata continuità dei livelli occupazionali (ossia di tutti i lavoratori precedente occupati).
In relazione agli altri profili previsti dalla norma citata (ossia parità di genere, par condicio generazionale, inclusione lavorativa, etc.) la legge speciale di gara e le regole che presiedono al finanziamento dei servizi con fondi PNRR ne garantiscono, invece, il pieno rispetto.
In ogni caso, resta sempre ferma l’applicazione del disposto di cui all’art. 102 del Codice degli Appalti, e dell’art. 128 co. 3 medesimo Codice, pienamente applicabili nel caso di specie, che impongono il principio di continuità assistenziale (anche sotto il profilo degli operatori impiegati).
Prima della stipula del primo contratto esecutivo, l'aggiudicatario/affidatario dovrà "confrontarsi" con l'Organismo uscente e, indirettamente, con la stazione appaltante, in materia di riassorbimento del personale, dovendosi tutelare tanto la tutela dei livelli occupazionali che la libera iniziativa economica (ferma la non coincidenza del personale dei due appalti che si avvicendano).
7.D di confermare che l’implementazione di ore di OSS e Educatore Professionale debba essere prevista fin dall’avvio del servizio, in quanto la data del 01/06/2025 riportata nella pag. 8 - art.6 del Capitolato Speciale coincide con la data di avvio del servizio indicata nell’art.4 del Capitolato Speciale;
7.R L'implementazione in parola non potrà essere eseguita dal 01/06/2025, in quanto l'andamento dei lavori di ripristino degli impianti ha tempi più dilatati rispetto a quanto originariamente previsto.
8D. di confermare che il file in Excel “f. calcolo incentivi casa nino” debba intendersi un errore di caricamento o che comunque tali spese non siano da considerarsi da parte delle ditte partecipanti alla gara;
8.R Sì, si conferma che il file “f. calcolo incentivi casa nino” non va preso in considerazione da parte dei partecipanti e la sua pubblicazione attiene solamente al criterio di trasparenza amministrativa. E' stato rimosso, pertanto, onde evitare equivoci.
9.D indicazione del numero di anziani che attualmente risiede nel co-housing “Casa Angelina”;
9.R Attualmente sono ospiti di "Casa Angelina" n. 5 (cinque) ospiti.
10.D conferma che all’importo della garanzia provvisoria di cui all’art.9 della lettera d’invito/Disciplinare possa essere applicata l’ulteriore riduzione del 20% per cento cumulabile con le altre riduzioni, qualora l’operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13 (SA 8000, UNI EN ISO 14001, UNI/PdR 125), come previsto dall’art. 106, comma 8 del Codice;
10.R Sebbene non riportato, negli atti di gara, si conferma che l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l’operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13 al D.Lgs. 36/2023, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l’importo della riduzione (si fissa il limite del 20%), entro il limite massimo predetto. Per fruire delle riduzioni di cui al presente periodo l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti (art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023).
11.D di rendere disponibile il Modello denominato “Dichiarazioni integrative” indicato all’art. 13.1 della lettera d’invito/Disciplinare;
11.R Si conferma la libertà delle forme per le “Dichiarazioni Integrative”, specificando che laddove rese debbono comunque essere sottoscritte con firma digitale.
12.D di rendere disponibile il modello di compilazione dell’offerta economica, secondo quanto richiesto nell’art.16 della Lettera d’invito/Disciplinare di gara;
12.R Si conferma del pari la libertà di forme anche per l’“Offerta Economica”, specificando che la stessa deve rispettare quanto previsto nell’art. 16 della Lettera/Disciplinare e che deve essere sottoscritta con firma digitale da soggetto/i dotato/i di idonei poteri rappresentativi.
13.D conferma che la documentazione facoltativa, richiesta però OBBLIGATORIAMENTE dal portale Tuttogare ma normalmente prodotta solo nel caso in cui la fattispecie ricorre (eventuale procura, documentazione in caso avvalimento, contratto di subappalto, contratto di avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta, dichiarazione equivalenze CCNL), possa essere sostituita con foglio in bianco firmato digitalmente o dichiarazione firmata digitalmente di non produrre la documentazione in quanto la situazione non ricorre.
13.R Si conferma che può essere sostituita con foglio bianco firmato digitalmente o con dichiarazione firmata digitalmente di non produrre la documentazione in quanto la situazione non ricorre ai fini dichiarativi.
1.D conferma che la numerazione corretta per il sub-criterio Corsi di formazione è 1.3 anziché 1.2;
1.R Sì, si conferma che la numerazione corretta del sub-criterio “Corsi di formazione e aggiornamento relativi alla tematica …” è 1.3.
2.D conferma che il punteggio massimo attribuibile al sub-criterio di valutazione 1.3 Corsi di Formazione è di 10 punti, e non 15 come riportato nelle modalità di attribuzione del punteggio;
2.R Sì, si conferma che il punteggio massimo attribuibile al sub-criterio 1.3 è di 10 punti (15 è un refuso).
3.D si chiede di confermare se nell'elaborazione del sub-criterio di valutazione 1.3 dell'Offerta Tecnica è necessario presentare la proposta del numero di ore annuali di formazione che si intende offrire durante la durata triennale di gestione del servizio; nel caso si volesse, invece, far riferimento alla formazione pregressa maturata dal personale, si chiede di chiarire a quale arco temporale ciascuna ditta deve fare riferimento;
3.R Con riguardo al sub-criterio 1.3 “Corsi di formazione e aggiornamento relativi alla tematica…” ed al “parametro di valutazione”, si fa riferimento al numero di ore annuali di formazione che si intende offrire durante la durata triennale di gestione del servizio e non già alla pregressa formazione.
4.D conferma che, ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo ai sub-criteri 1.1 e 1.2 dell'Offerta Tecnica, più esperienze svolte dal Responsabile/Coordinatore e dall’Educatore Professionale nello stesso arco temporale NON siano cumulabili;
4.R Sì, si conferma che non sono cumulabili.
5.D conferma che il requisito di accesso per il Responsabile Coordinatore sia quello indicato nella Deliberazione di Giunta Regione Lazio n. 1305/2004 e nella Deliberazione di Giunta Regione Lazio n. 126/2015 (punto III.A.5). In particolare, si chiede conferma che in caso di inserimento di un operatore con laurea di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie non è richiesta l’esperienza minima biennale.
5.R Sì, si conferma che non è richiesta alcuna esperienza minima biennale, vertendo il parametro valutativo sull'esperienza maturata nel quinquennio dal 29/02/2020 al 31/03/2025.
6.D. se l’elenco del personale pubblicato nell’Allegato 10 sarà soggetto a clausola sociale in quanto non risulta coerente con le figure professionali richieste per l’appalto, così come riportate nell’art.6 del Capitolato Speciale;
6.R Si rappresenta che le equipe dei due appalti che si avvicenderanno sono consimili, ma non identiche.
Nella Lettera/Disciplinare, inoltre, non è prevista (sì) l'applicazione della clausola sociale ex art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023, sotto lo specifico profilo della incondizionata continuità dei livelli occupazionali (ossia di tutti i lavoratori precedente occupati).
In relazione agli altri profili previsti dalla norma citata (ossia parità di genere, par condicio generazionale, inclusione lavorativa, etc.) la legge speciale di gara e le regole che presiedono al finanziamento dei servizi con fondi PNRR ne garantiscono, invece, il pieno rispetto.
In ogni caso, resta sempre ferma l’applicazione del disposto di cui all’art. 102 del Codice degli Appalti, e dell’art. 128 co. 3 medesimo Codice, pienamente applicabili nel caso di specie, che impongono il principio di continuità assistenziale (anche sotto il profilo degli operatori impiegati).
Prima della stipula del primo contratto esecutivo, l'aggiudicatario/affidatario dovrà "confrontarsi" con l'Organismo uscente e, indirettamente, con la stazione appaltante, in materia di riassorbimento del personale, dovendosi tutelare tanto la tutela dei livelli occupazionali che la libera iniziativa economica (ferma la non coincidenza del personale dei due appalti che si avvicendano).
7.D di confermare che l’implementazione di ore di OSS e Educatore Professionale debba essere prevista fin dall’avvio del servizio, in quanto la data del 01/06/2025 riportata nella pag. 8 - art.6 del Capitolato Speciale coincide con la data di avvio del servizio indicata nell’art.4 del Capitolato Speciale;
7.R L'implementazione in parola non potrà essere eseguita dal 01/06/2025, in quanto l'andamento dei lavori di ripristino degli impianti ha tempi più dilatati rispetto a quanto originariamente previsto.
8D. di confermare che il file in Excel “f. calcolo incentivi casa nino” debba intendersi un errore di caricamento o che comunque tali spese non siano da considerarsi da parte delle ditte partecipanti alla gara;
8.R Sì, si conferma che il file “f. calcolo incentivi casa nino” non va preso in considerazione da parte dei partecipanti e la sua pubblicazione attiene solamente al criterio di trasparenza amministrativa. E' stato rimosso, pertanto, onde evitare equivoci.
9.D indicazione del numero di anziani che attualmente risiede nel co-housing “Casa Angelina”;
9.R Attualmente sono ospiti di "Casa Angelina" n. 5 (cinque) ospiti.
10.D conferma che all’importo della garanzia provvisoria di cui all’art.9 della lettera d’invito/Disciplinare possa essere applicata l’ulteriore riduzione del 20% per cento cumulabile con le altre riduzioni, qualora l’operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13 (SA 8000, UNI EN ISO 14001, UNI/PdR 125), come previsto dall’art. 106, comma 8 del Codice;
10.R Sebbene non riportato, negli atti di gara, si conferma che l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l’operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall’allegato II.13 al D.Lgs. 36/2023, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l’importo della riduzione (si fissa il limite del 20%), entro il limite massimo predetto. Per fruire delle riduzioni di cui al presente periodo l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti (art. 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023).
11.D di rendere disponibile il Modello denominato “Dichiarazioni integrative” indicato all’art. 13.1 della lettera d’invito/Disciplinare;
11.R Si conferma la libertà delle forme per le “Dichiarazioni Integrative”, specificando che laddove rese debbono comunque essere sottoscritte con firma digitale.
12.D di rendere disponibile il modello di compilazione dell’offerta economica, secondo quanto richiesto nell’art.16 della Lettera d’invito/Disciplinare di gara;
12.R Si conferma del pari la libertà di forme anche per l’“Offerta Economica”, specificando che la stessa deve rispettare quanto previsto nell’art. 16 della Lettera/Disciplinare e che deve essere sottoscritta con firma digitale da soggetto/i dotato/i di idonei poteri rappresentativi.
13.D conferma che la documentazione facoltativa, richiesta però OBBLIGATORIAMENTE dal portale Tuttogare ma normalmente prodotta solo nel caso in cui la fattispecie ricorre (eventuale procura, documentazione in caso avvalimento, contratto di subappalto, contratto di avvalimento finalizzato al miglioramento dell’offerta, dichiarazione equivalenze CCNL), possa essere sostituita con foglio in bianco firmato digitalmente o dichiarazione firmata digitalmente di non produrre la documentazione in quanto la situazione non ricorre.
13.R Si conferma che può essere sostituita con foglio bianco firmato digitalmente o con dichiarazione firmata digitalmente di non produrre la documentazione in quanto la situazione non ricorre ai fini dichiarativi.
22/04/2025 17:29
Quesito #2
Si segnala che ad oggi, nonostante si sia provveduto a contattate il call center dell'ANAC e ad aprire un ticket per l'assistenza, non si è riusciti ad ottenere il bollettino per procedere al versamento del contributo dovuto. Si rimane in attesa di indicazioni su come procedere.
Grazie
Distinti saluti
Grazie
Distinti saluti
24/04/2025 12:58
Risposta
Qualora non si riuscisse ad effettuare il pagamento del contributo ANAC nei termini, si invita ad effettuare l'upload di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, debitamente firmata digitalmente da idoneo/i soggetto/i con poteri rappresentativi, avente ad oggetto l'impossibilità tecnica di procedere all'adempimento in esame, con indicazione ed allegazione del ticket rilasciato da ANAC.
Ulteriori indicazioni verranno fornite successivamente, anche sulla base delle indicazioni dell'ANAC.
Ulteriori indicazioni verranno fornite successivamente, anche sulla base delle indicazioni dell'ANAC.
23/04/2025 11:30
Quesito #3
Buongiorno,
con la presente si inoltra le seguente richiesta di chiarimento:
1) E' possibile assolvere al pagamento dell'imposta di bollo tramite marca da bollo di € 16,00, anzichè effettuarlo tramite pagamento dell' F24 all'Agenzia delle Entrate?
Cordialmente.
con la presente si inoltra le seguente richiesta di chiarimento:
1) E' possibile assolvere al pagamento dell'imposta di bollo tramite marca da bollo di € 16,00, anzichè effettuarlo tramite pagamento dell' F24 all'Agenzia delle Entrate?
Cordialmente.
24/04/2025 13:16
Risposta
No, non è possibile.
Si invita a seguire le precise indicazioni sul punto contenute nell'art. 13.1 del Disciplinare.
Si invita a seguire le precise indicazioni sul punto contenute nell'art. 13.1 del Disciplinare.
23/04/2025 14:58
Quesito #5
Gent.mi, in riferimento alla documentazione di gara e, in particolare, all’elenco allegato da Voi trasmesso "elenco del personale", si segnala che lo stesso non risulta conforme a quanto indicato nel capitolato speciale d’appalto in termini numerici e di costo complessivo del personale. Alla luce di tale incongruenza, si chiede cortesemente di chiarire se, nonostante la difformità rilevata, la clausola sociale prevista nel capitolato debba comunque essere rispettata obbligatoriamente, e in quale misura, al fine di garantire una corretta formulazione dell’offerta, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.
Rimaniamo in attesa di un Vostro cortese riscontro e porgiamo cordiali saluti.
Rimaniamo in attesa di un Vostro cortese riscontro e porgiamo cordiali saluti.
24/04/2025 13:11
Risposta
Si dà atto che le equipe dei due appalti che si avvicenderanno sono consimili, ma non identiche.
Nella Lettera/Disciplinare, inoltre, non è prevista l'applicazione della clausola sociale ex art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023, sotto lo specifico profilo della incondizionata continuità dei livelli occupazionali (ossia di tutti i lavoratori precedente occupati).
In relazione agli altri profili previsti dalla norma citata (ossia parità di genere, par condicio generazionale, inclusione lavorativa, etc.) la legge speciale di gara e le regole che presiedono al finanziamento dei servizi con fondi PNRR ne garantiscono, invece, il pieno rispetto.
In ogni caso, resta sempre ferma l’applicazione del disposto di cui all’art. 102 del Codice degli Appalti, e dell’art. 128 co. 3 medesimo Codice, pienamente applicabili nel caso di specie, che impongono il principio di continuità assistenziale (anche sotto il profilo degli operatori impiegati).
Prima della stipula del primo contratto esecutivo, l'aggiudicatario/affidatario dovrà "confrontarsi" con l'Organismo uscente e, indirettamente, con la stazione appaltante, in materia di riassorbimento del personale, dovendosi tutelare tanto la tutela dei livelli occupazionali che la libera iniziativa economica (ferma la non coincidenza del personale dei due appalti che si avvicendano).
Distinti saluti.
Nella Lettera/Disciplinare, inoltre, non è prevista l'applicazione della clausola sociale ex art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023, sotto lo specifico profilo della incondizionata continuità dei livelli occupazionali (ossia di tutti i lavoratori precedente occupati).
In relazione agli altri profili previsti dalla norma citata (ossia parità di genere, par condicio generazionale, inclusione lavorativa, etc.) la legge speciale di gara e le regole che presiedono al finanziamento dei servizi con fondi PNRR ne garantiscono, invece, il pieno rispetto.
In ogni caso, resta sempre ferma l’applicazione del disposto di cui all’art. 102 del Codice degli Appalti, e dell’art. 128 co. 3 medesimo Codice, pienamente applicabili nel caso di specie, che impongono il principio di continuità assistenziale (anche sotto il profilo degli operatori impiegati).
Prima della stipula del primo contratto esecutivo, l'aggiudicatario/affidatario dovrà "confrontarsi" con l'Organismo uscente e, indirettamente, con la stazione appaltante, in materia di riassorbimento del personale, dovendosi tutelare tanto la tutela dei livelli occupazionali che la libera iniziativa economica (ferma la non coincidenza del personale dei due appalti che si avvicendano).
Distinti saluti.
23/04/2025 17:46
Quesito #6
Gent.mi,
con la presente vi poniamo il seguente quesito:
- in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo, i documenti quali Patto di integrità di Roma Capitale, Codice di Comportamento dei dipendenti di Roma Capitale, informative privacy utenti, informative privacy concorrenti, vanno firmati da tutti i componenti del raggruppamento?
Rimaniamo in attesa di un Vostro cortese riscontro e porgiamo cordiali saluti.
con la presente vi poniamo il seguente quesito:
- in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo, i documenti quali Patto di integrità di Roma Capitale, Codice di Comportamento dei dipendenti di Roma Capitale, informative privacy utenti, informative privacy concorrenti, vanno firmati da tutti i componenti del raggruppamento?
Rimaniamo in attesa di un Vostro cortese riscontro e porgiamo cordiali saluti.
24/04/2025 13:02
Risposta
Sì, si conferma che la documentazione citata deve essere sottoscritta digitalmente da ognuno dei componenti del RTI partecipante alla gara.