Scaduto

Gara #5847

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DI ROMA CAPITALE E DELLE DIPENDENTI ISTITUZIONI
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Informazioni appalto

26/05/2025
Aperta
Servizi
€ 7.323.645,00
Iacobucci Marco
RAGIONERIA GENERALE

Categorie merceologiche

666 - Servizi di tesoreria

Lotti

1
B6EFAB751F
Qualità prezzo
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DI ROMA CAPITALE E DELLE DIPENDENTI ISTITUZIONI
APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DI ROMA CAPITALE E DELLE DIPENDENTI ISTITUZIONI
€ 6.101.944,88
€ 1.221.700,12
€ 0,00

Seggio di gara

Cognome Nome Ruolo
Scarabino Mariantonietta Presidente
Cioffi Emanuele segretario
Ferrara Carlo Alberto assistente
Solfizi Irene assistente

Commissione valutatrice

DD RE20250111231-Esecutiva_Determina_RE_336_2025
16/10/2025
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Cognome Nome Ruolo
Palazzini Antonella Presidente
Morabito Lucia Commissario
Lodigiani Adriano Commissario

Scadenze

01/09/2025 13:45
25/09/2025 10:30
26/09/2025 10:00

Allegati

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23/05/2025 08:50
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23/05/2025 08:50
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07/08/2025 17:06
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07/08/2025 17:06
89.61 kB

Chiarimenti

14/07/2025 11:21
Quesito #1
Con riferimento al tema del “Trattamento dei dati personali” si chiede conferma che l'Ente sarà disponibile a sottoscrivere il modello Data Processing Agreement (DPA) e le relative misure di sicurezza, utilizzati di norma in tali fattispecie dalla Banca, che si trasmette in allegato.



07/08/2025 12:27
Risposta
Si conferma la disponibilità di Roma Capitale a sottoscrivere il modello Data Processing Agreement (DPA) in uso presso l’O.E. qualora siano rispettate le prescrizioni di cui all’art. 28 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. n. 679/2016 -GDPR).

14/07/2025 11:23
Quesito #2
Con riferimento a quanto riportato all’art.15 c.15 – Anticipazioni di Tesoreria - del Capitolato Speciale e Capitolato Tecnico, secondo cui:
“Nel caso in cui l’anticipazione di tesoreria utilizzata non venga estinta integralmente entro l’esercizio contabile di riferimento, l’utilizzo dell’anticipazione all’inizio dell’esercizio successivo resta limitato in misura pari alla differenza fra il saldo dell’anticipazione rimasto scoperto – comprensivo dell’importo per vincoli relativi ad utilizzo di fondi a specifica destinazione non ricostituiti - ed il limite massimo dell’anticipazione concedibile per l’esercizio di riferimento”
Si chiede se tale previsione sia coerente con la modalità di chiusura contabile delle anticipazioni del tesoriere esistenti al 31/12, disciplinata dal parere della Commissione ARCONET del 24/02/2008, pubblicata nella FAQ n. 29 ARCONET, secondo cui:
“la chiusura contabile dell’anticipazione di tesoreria al 31 dicembre dell’esercizio precedente è effettuata nell’esercizio successivo, alla prima data utile, attraverso:
accertamento dell’entrata derivante dall’anticipazione di tesoreria in essere alla data del 1° gennaio, e il correlato impegno concernente il rimborso dell’anticipazione,
una regolazione contabile costituita da un mandato in c/residui a valere dell’impegno concernente il rimborso dell’anticipazione di tesoreria non pagato nell’esercizi precedente e dalla correlata reversale in c/competenza a valere dell’accertamento di cui alla lettera a).
Al 1° gennaio il fondo cassa iniziale risulta pari a zero.
Si ricorda che, alla data del 1° gennaio, il livello massimo dell’anticipazione di tesoreria del nuovo anno è determinato nel rispetto dei limiti di legge, considerando l’anticipazione non restituita”.
Dalla predetta modalità adottata dalla commissione ARCONET discende anche che tali scritture contabili sono a carico dell’Ente.


07/08/2025 12:29
Risposta
La previsione contenuta nel Capitolato Speciale e Capitolato Tecnico conferma quanto riportato nella FAQ n. 29/ ARCONET nella parte in cui precisa che il livello massimo di anticipazione del nuovo anno è determinato nel rispetto dei limiti di leggi considerando l’anticipazione di Tesoreria non restituita. Ne consegue la regolazione contabile da effettuarsi , a cura di Roma Capitale, alla prima data utile nell’esercizio successivo.

14/07/2025 11:24
Quesito #3
Con riferimento all’Art. 1 c. 932-bis lettera c) della legge n. 145/2018 e tenuto conto che la Corte dei conti in sede di registrazione n. 2541 del 26/09/2024 del DPCM del 06/09/2024 - provvedimento di rinnovo sino al 30/09/2025 dell’incarico di Commissario Straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro (Art.78 del DL 25/06/2008 n. 112 - legge 6/08/2008 n. 33) - richiama la necessità di concludere l’attività entro la data del 30/09/2025.
Per quanto premesso:


- ipotizzando che la titolarità del piano di estinzione del debito residuo in capo alla Gestione Commissariale, sarà trasferito a Roma Capitale entro il corrente esercizio 2025;


- visto che il saldo del piano di rientro al 31/05/2024 (ultimo dato pubblico disponibile) ammontava ad un totale di massa passiva di 6.604 mln (di cui debito commerciale totale di 2.526 mln, debito finanziario totale con ammortamento a carico della Gestione Commissariale di 2.190 mln e debito finanziario totale a carico del MEF di 1.888 mln) come pure ad un totale di massa attiva di 1.027 mln;
si chiede alla Stazione appaltante una stima degli effetti economico-finanziari di detta chiusura sul bilancio dell’Ente, con particolare riferimento agli effetti sui Parametri Obiettivi di cui all’art. 242 TUEL, a partire dal corrente esercizio.


07/08/2025 12:29
Risposta
La stima sui potenziali effetti della chiusura della Gestione commissariale porta a ritenere, ad oggi, la non incidenza sui Parametri Obiettivi di cui all’art. 242 TUEL.

14/07/2025 11:26
Quesito #4
In relazione alla clausola sociale di cui all’art. 9 del Disciplinare, quarto capoverso “L’aggiudicatario si impegna, a pena di esclusione, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;

- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;”

si chiede di confermare che, a coerenza con i principi giuridici unionali e del nostro ordinamento e dei consolidati orientamenti giurisprudenziali, la stessa debba interpretarsi in modo elastico e compatibilmente con i principi in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza. Conseguentemente, la previsione si intende rispettata e non comporta alcun obbligo in capo all’aggiudicatario laddove lo stesso sia già in possesso di una propria struttura in grado di gestire autonomamente il servizio oggetto del contratto comprese le attività ad esso connesse o strumentali, fermo restando che qualora, viceversa, sussistesse, sulla base di esclusiva valutazione discrezionale dell’aggiudicatario, l'esigenza di assumere ulteriore personale per l’espletamento del servizio in appalto, la stessa sarà soddisfatta assicurando:



una quota pari una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile;una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile;una quota pari al 7 per cento dedicata all’occupazione di persone con disabilità o svantaggiate, in conformità alle previsioni della legge n. 68/99.
07/08/2025 12:29
Risposta
Si conferma che non sussiste un obbligo generalizzato né automatico di assunzioni da parte dell’operatore economico subentrante, richiedendosi sul punto un bilanciamento con l’autonomia organizzativa e l’efficienza aziendale. Di converso, in caso di nuove assunzioni, dovranno essere rispettate le percentuali indicate (30% giovani, 30% donne, 7% disabili/svantaggiati).


14/07/2025 11:29
Quesito #5
In riferimento a quanto indicato all’art. 9 del Disciplinare, ultimo capoverso “Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte”.

L’Allegato II.3 del D. Lgs. 26/2023, prevede l’obbligo consegna di detta Relazione per “Gli operatori economici, diversi da quelli indicati nel comma 1 e che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti”.

Si chiede pertanto conferma che, in linea con le previsioni dell’Allegato II.3 del D. Lgs. 26/2023, gli operatori economici rientranti nel relativo comma 1 (quindi obbligati alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198) , non sono tenuti alla consegna di detta Relazione ma esclusivamente a produrre “copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all’attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità” all’atto della partecipazione alla gara (documento obbligatorio previsto dal Disciplinare al punto 5.2 altre cause di esclusione).


07/08/2025 12:33
Risposta
Nel caso in cui la propria azienda occupa più di 50 dipendenti, si conferma la necessità di produrre esclusivamente:
- copia dell'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità e relativa attestazione di conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
in aggiunta, nel caso in cui non abbia provveduto alla trasmissione del rapporto nei termini indicati dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006,
- l’attestazione dell’avvenuta trasmissione contestuale alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- dichiarazione di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999.

15/07/2025 15:13
Quesito #6
Gli articoli 17, comma 1, del Capitolato di gara e 19, comma 1, della bozza di convenzione allegata allo schema dell’Assemblea Capitolina, prevedono che, ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), le somme di competenza dell’Ente destinate al pagamento delle spese ivi previste non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio, e che l’Ente provvede semestralmente alla relativa quantificazione mediante apposita delibera da notificarsi tempestivamente al Tesoriere.


Al riguardo, si evidenzia che, fermo restando l’obbligo dell’Istituto Tesoriere, nel rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., di fornire tutti gli elementi utili a consentire al Giudice dell’esecuzione l’eventuale rilievo d’ufficio dell’impignorabilità delle somme vincolate, per come costituisce orientamento pacifico della Suprema Corte, il Tesoriere non è legittimato a far valere l'impignorabilità del bene potendo tale profilo essere fatto valere soltanto dal debitore esecutato avvalendosi degli appositi rimedi oppositivi previsti dalla legge. Ne consegue che l'indicazione dell'esistenza di un vincolo di destinazione, che può determinare l'impignorabilità del credito aggredito in via esecutiva, non fa venir meno il carattere di positività della dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 cod. proc. civ. (Cass. civ., Sez. III, 13/10/2023, n. 28625; Cass. 28/9/2018, n. 23631; Cass- 11/1/2007, n. 387).


Alla luce di quanto sopra, si richiede conferma che i citati articoli degli atti di gara debbano intendersi nel senso che, fermo restando l’obbligo per il Tesoriere di rendere una dichiarazione completa che dia atto dell’intervenuta adozione della delibera semestrale ex art. 159 TUEL, la Banca provvederà comunque ad apporre il vincolo derivante dalla notifica del pignoramento, restando demandata all’Ente l’eventuale proposizione dei rimedi oppositivi.


07/08/2025 12:40
Risposta
Si conferma l’obbligo dell’Istituto Tesoriere terzo pignorato di rendere una dichiarazione completa, fornendo al Giudice dell’esecuzione tutti gli elementi utili a consentire l’eventuale rilievo d’ufficio dell’impignorabilità, e quindi comprensiva di tutte le indicazioni come riportate al comma 2 dell’art 17 del Capitolato di Gara e comma 2 dell’art. 19 della Convenzione allegata allo schema dell’Assemblea Capitolina – DAC 180/2024 e a provvedere alla sua trasmissione all’Ente ai sensi del comma 3 dell’art 17 del Capitolato di Gara e comma 3 dell’art. 19 della Convenzione.
Rimane in facoltà dello stesso la conseguente apposizione del vincolo. Permane in capo a Roma Capitale l’eventuale proposizione dei rimedi oppositivi.
15/07/2025 15:19
Quesito #7
In base all’art. Art. 19 c. 5 della bozza di convenzione (Delibera di impignorabilità - Dichiarazione di terzo):

a)Fermo restando che “per ogni procedura esecutiva promossa nei confronti dell'Ente spetta al Tesoriere il Rimborso Forfettario Unitario offerto in sede di gara. (Poiché) Detto importo s'intende riferito alla gestione dell'intera procedura esecutiva, comprese le eventuali attività di cui agli art. 548 e/o 549 cpc nonché i correlati pagamenti.…”
Vogliate chiarire se tale rimborso sia applicabile solo a partire dalla data di avvio del servizio di tesoreria unicamente sulle procedure pervenute instaurate a partire da tale data, ovvero se lo stesso sia dovuto anche in relazione alle procedure già in corso alla data di avvio del servizio di tesoreria;

b) Gli articoli 17, comma 5, del Capitolato e 19, comma 5, dello schema di Convenzione allegata allo schema dell’Assemblea Capitolina prevedono che: “Per ogni procedura esecutiva promossa nei confronti dell’Ente spetta al Tesoriere il rimborso forfettario unitario offerto in sede di gara. Detto importo s’intende riferito alla gestione dell’intera procedura esecutiva, comprese le eventuali attività di cui agli art. 548 e/o 549 cpc nonché i correlati pagamenti. Il Tesoriere s’impegna a non richiedere al giudice dell’esecuzione somme in prededuzione. Qualora nella successiva ordinanza di assegnazione da parte del Giudice vengano comunque indicate somme in prededuzione a favore del Tesoriere quale terzo dichiarante, quest’ultimo si impegna a rimborsare all’Ente l’importo precedentemente riscosso”.
Vi preghiamo di confermare che le stesse vadano intese nel senso che, fermo restando che “… Il Tesoriere s'impegna a non richiedere al giudice dell'esecuzione somme in prededuzione”, laddove tuttavia “nella successiva ordinanza di assegnazione da parte del Giudice vengano comunque indicate somme in prededuzione a favore del Tesoriere quale terzo dichiarante”, il Tesoriere non percepirà le somme eventualmente assegnate dal Giudice, trattenendo per sé solo il “rimborso forfettario unitario offerto in sede di gara”.



07/08/2025 12:43
Risposta
Relativamente a:

lettera a) si conferma che il rimborso forfettario unitario emergente dall’offerta economica di gara è applicabile unicamente sulle procedure pervenute instaurate a partire da tale data. Non è quindi dovuto per le procedure già in corso alla data di avvio del servizio di tesoreria;

lettera b) si precisa che al Tesoriere, quale terzo dichiarante, viene riconosciuto il rimborso forfettario unitario nella misura offerta in sede di gara; qualora il giudice dovesse assegnare anche somme in prededuzione, il Tesoriere le percepirà e procederà successivamente a restituirle all’Ente, come previsto dall’art. 17, comma 5, del Capitolato e dall’art. 19, comma 5, dello Schema di Convenzione .



16/07/2025 11:47
Quesito #8
Bando di gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria di Roma Capitale e delle dipendenti istituzioni (CIG B6EFAB751F).

Con riferimento alla procedura in oggetto, tenuto conto:


· della particolare complessità della stessa,


· della ravvicinata scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte,


· e dei tempi tecnici necessari per effettuare le necessarie valutazioni, sotto il profilo tecnico, economico e di merito creditizio,


la scrivente Banca, anche al fine di formulare eventuali richieste di chiarimento e rassegnare, se del caso, un offerta (che sia, per quanto ovvio, congrua) in tempo utile - previa acquisizione, nei tempi necessari, delle relative delibere interne – chiede, con la presente, un differimento del termine ultimo previsto per la ricezione delle offerte (attualmente: 25 Agosto p.v.) e, per effetto, del termine ultimo previsto per formulare richieste di chiarimento (attualmente: 15 Agosto p.v.), di almeno 30 giorni lavorativi, a decorrere dai termini fissati nei documenti di gara.



08/08/2025 07:55
Risposta
In merito, si rinvia all’avviso pubblico del 7/8/2025

05/08/2025 15:50
Quesito #9

Con riferimento al bando di cui all'oggetto, lo scrivente Istituto formula le seguenti richieste di chiarimento:

9.1) con riferimento al capitolato speciale e più in particolare all’art 2 “Oggetto e limite dell’appalto” che al comma 1 prevede “L’appalto ha per oggetto il servizio di tesoreria di Roma Capitale e delle sue Istituzioni ex art 114 del D.lgs 267/2000 […]” si richiede:
l’elenco delle Istituzioni ex 114 d.lgs 267/2000 di Roma Capitale per cui deve essere svolto il servizio di tesoreria;
se le stesse svolgono la propria attività in regime di Tesoreria Unica con nr di contabilità speciale in Bankit
se è prevista, per queste Istituzioni, il ricorso all’anticipazione di cassa/tesoreria e in caso affermativo quale sia la norma di rifermento che ne regola il funzionamento e l’importo massimo richiedibile/concedibile


9.2) ci riferiamo all’art. 9 del Disciplinare di Gara, che prevede quanto segue: “Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto, a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3”.
Al riguardo, con la presente, si chiede conferma che l’applicazione delle c.d. Clausole Sociali e del “progetto di riassorbimento”, nonché i relativi impegni assunti con le dichiarazioni da presentare in sede di gara , troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui, per l’Operatore Economico Aggiudicatario, si renda necessario provvedere a nuove assunzioni di personale ai fini della gestione del Servizio di Tesoreria di Roma Capitale e delle sue Istituzioni ex art 114 d.lgs 267/2000;



9.3) Con riferimento al servizio di anticipazione di tesoreria, si sottopone il seguente quesito, formulato al fine di conoscere sin dall’inizio dell’esercizio l’ammontare ordinariamente utilizzabile, senza pregiudicare la facoltà di ricorrere al limite massimo previsto dalla legge.
Si richiede conferma che, in assenza di specifiche richieste di incremento da parte dell’Amministrazione entro il 31 gennaio di ciascun esercizio, l’importo ordinario di anticipazione di tesoreria possa essere considerato pari all’ammontare attivato negli esercizi precedenti (euro 250.000.000), operando comunque entro il limite massimo di cinque dodicesimi delle entrate correnti accertate del penultimo esercizio. Tale importo, individuato sulla base dell’andamento storico, in considerazione dei fondamentali equilibri del bilancio comunale, appare soddisfare in via ordinaria le esigenze di cassa , senza precludere alcuna ulteriore possibilità. Resta ferma, per quanto ovvio, la possibilità di Codesta Amministrazione di richiedere il maggior importi fino al limite massimo previsto dalla normativa di settore. Si prega di confermare che quanto sopra richiamato possa essere recepito nella Convenzione di Tesoreria, in modo da indicare fin da subito un riferimento operativo certo, pur mantenendo la necessaria flessibilità per ogni esigenza di cassa dell’Amministrazione e fermo restando l’obbligo del tesoriere di concedere in qualsiasi momento l’importo richiesto entro i limiti di legge.


9.4) Vi chiediamo cortesemente di indicarci:
Volumi medi di raccolta detenuta presso il Tesoriere (in deroga al Regime di Tesoreria Unica) nell’ultimo triennio,
Volumi medi di raccolta detenuti su Banca d’Italia nell’ultimo triennio,
Saldo della raccolta detenuta in Banca d’Italia al 31.12.2024 e quanto di questa è raccolta fruttifera.






04/09/2025 11:13
Risposta
Con riferimento al quesito 9.1) si specifica che:
attualmente l’Istituzione Biblioteche è l’unica Istituzione di Roma Capitale per la quale vale il disposto dell’art. 2, comma 1, del Capitolato Speciale “Oggetto e limiti dell’appalto”. Resta fermo quanto disposto dall’art. 5 dello schema di Convenzione allegato alla delibera di Assemblea Capitolina n. 180 del 16 dicembre 2024 consultabile alla sezione Amministrazione Trasparente del Sito istituzionale di Roma Capitale.
L’istituzione Biblioteche svolge la propria attività in regime di Tesoreria Unica con proprio numero di contabilità speciale in Bankit e non è previsto, per essa, il ricorso all’anticipazione autonoma di cassa/tesoreria.

Con riferimento al quesito 9.2) si conferma e si rinvia alla risposta al quesito n. 4 già pubblicata in data 7/8/2025 ore 12,29.

Con riferimento al quesito 9.3) si specifica che:
a norma dell’art 17 della Convenzione di Tesoreria e dell’art. 15 del Capitolato speciale e Capitolato Tecnico, il tesoriere, nell’ambito del limite massimo normativamente previsto, s’impegna a concedere all’Ente per l’intero esercizio finanziario la “soglia minima” di valore – come meglio definita al comma 4 dei medesimi articoli - quale risultante dall’offerta in sede di gara (importo a base di gara: € 200.000,00 al rialzo).
Resta salva la facoltà dell’Ente di presentare in corso d’anno richiesta di variazione dell’importo e/o del periodo di concessione.

Con riferimento al quesito 9.4) si specifica quanto segue.
Nella tabella che segue si indicano i valori della giacenza presso il tesoriere e quella risultante presso Banca d’Italia per ciascun trimestre del triennio 2022-2024, come desunti dai verbali delle verifiche di cassa periodiche relative a ciascun periodo.
Si segnala che l'importo di ciascun trimestre è comprensivo dell’importo del/dei trimestre/i precedente/i; l’importo del quarto trimestre rappresenta il saldo totale dell'anno.

TOTALE GIACENZE RILEVATO DALLE VERIFICHE DI CASSA

Anno 2022 _________Tesoriere __________Banca d'Italia

I° TRIMESTRE ______663.360.586,43 ______673.570.719,04

II° TRIMESTRE _____1.162.258.597,61_____1.175.741.577,77

III° TRIMESTRE ______814.448.682,27 ______791.767.500,80

IV° TRIMESTRE _____1.406.935.560,00_____1.299.246.207,64



Anno 2023 _________Tesoriere __________Banca d'Italia

I° TRIMESTRE ______1.025.790.809,48 _____1.029.273.127,63

II° TRIMESTRE _____1.365.949.853,04 ______1.353.972.056,21

III° TRIMESTRE_____1.029.698.657,91 ______1.017.238.970,97

IV TRIMESTRE _____1.513.905.707,76 ______1.536.772.536,85



Anno 2024 _________Tesoriere __________Banca d'Italia

I° TRIMESTRE_______1.258.275.792,72 ____1.272.891.193,23

II° TRIMESTRE ______1.510.995.582,40 ____1.534.678.382,67

III° TRIMESTRE ______1.307.724.525,37 ____1.314.180.601,42

IV° TRIMESTRE ______1.573.018.054,98 ____1.578.336.721,60

Il saldo della giacenza detenuta in Banca d’Italia al 31.12.2024 è quindi pari ad € 1.578.336.721,60, di cui € 272.904.954,79 relativi al sottoconto fruttifero.




07/08/2025 10:31
Quesito #10
Quesito n. 10.1)
In considerazione:
• della particolare complessità della gara, che implica molteplici valutazioni ed approfondimenti sotto i profili creditizio, commerciale e tecnico-operativo, coinvolgendo necessariamente i massimi organi deliberativi delle imprese concorrenti;
• degli stretti termini previsti dal Disciplinare di gara per la presentazione dell’offerta e degli eventuali quesiti, in considerazione della richiamata complessità dell’istruttoria di gara e della coincidenza del tempo disponibile per il suo completamento con il periodo estivo, che vede fisiologicamente diradate le sedute degli organi deliberanti;
• dell’art. 1 del Codice dei contratti pubblici (Dlgs. 36/2023), alla luce del quale il principio del risultato si declina coniugando la massima tempestività dell’affidamento con il “migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”, in attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità;
• del conseguente interesse di ogni stazione appaltante – al di là degli obblighi normativi pur presenti – ad ampliare quanto più possibile la platea degli operatori economici concorrenti, al fine di ottenere la richiamata ottimizzazione del rapporto qualità/prezzo,
si chiede cortesemente la concessione della proroga del termine per la presentazione delle offerte dal 25.8.2025 al 12.9.2025;

10.2)
Si chiede conferma che lo svolgimento del servizio possa essere posto in carico a una struttura specialistica, certificata ai sensi della normativa ISO 9001, dedicata alla gestione operativa dei servizi di Tesoreria e Cassa, fermo restando che – in caso di aggiudicazione – i rapporti intestati all’Ente saranno radicati presso una filiale, che costituirà comunque punto di riferimento per qualsiasi esigenza dell’Ente stesso e della sua utenza, la quale potrà peraltro operare in circolarità presso le agenzie/filiali presenti sul territorio.

10.3)
Nelle gare telematiche, le dichiarazioni rilevanti ai fini della partecipazione alla procedura sono valide anche senza l’allegazione di copia del documento di identità del dichiarante quando firmate digitalmente; il comma 1 dell’articolo 65 del d.lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) stabilisce che “le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide (…) se sottoscritte mediante la firma digitale il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato (…)”. Poiché la suddetta disposizione non subordina in alcun modo il riconoscimento della validità del documento alla condizione che l’apposizione della firma digitale sia accompagnata dall’allegazione della copia del documento di identità, principio ribadito più volte dal Consiglio di Stato (si vedano le sentenze nn. 4676 del 20 settembre 2013 e 2493 del 16 aprile 2019), si chiede conferma che il documento in questione non debba necessariamente accompagnare le dichiarazioni presentate a corredo dell’offerta.

10.4)
Al punto 2.4 del Patto di integrità si prevede a carico degli operatori economici l’obbligo di “comunicare nel corso della procedura di gara e dell’esecuzione del contratto ogni variazione intervenuta nella propria compagine societaria”. A tale riguardo - posto il rispetto dell’obbligo di comunicazione alla Prefettura competente, di cui all’art. 85 del D.lgs. 159/2011 - si chiede conferma della possibilità di considerare evaso tale obbligo, data la possibilità per la Stazione appaltate di acquisire tali informazioni anche tramite l’accesso al sito istituzionale dell’operatore aggiudicatario.

10.5)
In relazione agli artt. 5.3, 6, 8, 9 e 10 del Codice di comportamento (nonché ai sensi dell’art. 4, comma 4 dello Schema di contratto), posto che l’impegno all’applicazione del Codice stesso è previsto nella Domanda di partecipazione con il limite della compatibilità, si chiede di confermare che gli obblighi previsti da tali articoli – in ordine alla comunicazione di particolari rapporti, di procedimenti penali e misure di prevenzione, di interessi finanziari e di conflitti di interessi – siano esclusi per i dipendenti della banca tesoriera.

10.6)
L’art. 5 dello schema di convenzione approvato con Delibera CC n. 180/2024 prevede l’estensione del servizio, a richiesta dell’Ente, alle eventuali nuove istituzioni costituite da Roma Capitale. A tale riguardo, si chiede di confermare che tale estensione preveda, quantomeno in caso di concessione obbligatoria di affidamenti alle istituzioni neo costituite, una previa valutazione da parte dell’affidatario.

10.7)
L’art. 9 dello schema di convenzione prevede il c.d. quinto d’obbligo di cui all’art. 120, comma 9 del Codice dei contratti pubblici. A tale riguardo, si chiede di chiarire se l’“aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto” vada riferito alla durata del servizio o ad altri elementi, eventualmente specificandoli.

10.8)
Si chiede conferma che – ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett.a), ultimi due alinea dello Schema di contratto [“tenuto conto dei fogli informativi di riferimento presentati in sede di gara (documento di sintesi del rapporto di conto corrente previsto dalla normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari)”] – l’offerta debba comprendere i Fogli informativi richiamati, pur se non previsti nel Disciplinare di gara.

10.9)
Con riferimento all’art. 13 dello Schema di contratto, si chiede conferma:
• che l’attivazione delle responsabilità previste a carico del tesoriere dai commi 1 e 2 (clausole vessatorie) presupponga in ogni caso la dimostrazione a carico di Roma Capitale che i pregiudizi derivanti dall’esecuzione del contratto derivino da azioni od omissioni dolose o colpose del tesoriere stesso (art. 2043 c.c.);
• che l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi prevista dai successivi commi possa essere costituita da una polizza con le seguenti caratteristiche:
a. copertura del tesoriere (e non direttamente di Roma Capitale) per quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interesse e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi (in via generica, ivi compresa – per quanto ovvio – Roma Capitale), inclusi i locatori ed i prestatori di lavoro, per morte, lesioni personali e per danneggiamento o deterioramento di cose, in conseguenza di azioni od omissioni verificatesi in relazione all’attività svolta, inclusa la proprietà, gestione e/o conduzioni del patrimonio immobiliare, comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie e complementari;
b. esclusione dalla copertura di qualsiasi responsabilità conseguente ad errori di carattere contabile, amministrativo o comunque inerente alle mansioni professionali tipiche del tesoriere assicurato;
c. massimale di euro 20 milioni di euro per la RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI (riferita alla generalità dei terzi e non esclusivamente a Roma Capitale) e RESPONSABILITA’ CIVILE DIPENDENTI / PRESTATORI DI LAVORO, con sotto-limite di 6 milioni di euro per RESPONSABILITA’ CIVILE DIPENDENTI / PRESTATORI DI LAVORO;
d. possibilità di trasmettere a Roma Capitale, almeno 10 giorni prima della consegna dell’appalto, in luogo di copia della polizza, una “dichiarazione di assicurazione” appositamente predisposta dall’Assicuratore, con indicazione del numero di polizza e riepilogativa degli aspetti sopra evidenziati;
e. possibilità di chiedere all’Assicuratore un vincolo a favore di Roma Capitale per i sinistri che dovessero verificarsi nella ubicazione del servizio - a seguito dell’eventuale inclusione dell’Ente nell’elenco degli enti assicurati - al fine di poter eventualmente estendere la copertura della polizza alla fase iniziale di svolgimento del servizio presso i locali dell’Ente medesimo siti in Via Monte Tarpeo, come individuati in allegato Sub A al capitolato speciale d’appalto, previa sottoscrizione di un contratto di locazione/comodato.

10.10)
Con riguardo all’art. 30 dello Schema di contratto, si chiede di confermare che l’obbligo del tesoriere di garantire l’export del data base di tesoreria sia da considerare assolto consentendo all’Ente la possibilità di esportare le lavorazioni del tesoriere per il tramite dell’internet banking (funzioni di inquiry con possibilità di esportazione tramite file xls).

10.11)
In relazione all’art. 9 del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che l’obbligo dell’aggiudicatario del contratto di appalto di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto stesso, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente e garantendo ad esso le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3 del Disciplinare, non implichi necessariamente l’assunzione di tale personale, qualora il nuovo aggiudicatario disponga delle risorse necessarie per lo svolgimento del servizio a base di gara.

10.12)
In relazione al sub-criterio 2.1 dell’offerta tecnica (pag. 38 del Disciplinare di gara), si chiede cortesemente di chiarire:
• se l’attività, ivi prevista, di completa digitalizzazione dei fascicoli cartacei inerenti ai pignoramenti presso il Tesoriere si estenda o meno ai pignoramenti attualmente a carico del Tesoriere uscente;
• in caso affermativo, si chiede altresì:
a) il numero quanto più possibile aggiornato delle procedure di pignoramento in essere presso il Tesoriere attuale;
b) se tali procedure, nell’eventualità di un passaggio di consegne, siano acquisite in toto dal tesoriere subentrante, comprensive del relativo fascicolo cartaceo completo fornito dal Tesoriere uscente o se, invece, le medesime procedure restino presso il Tesoriere uscente con la sola apposizione del vincolo da parte del subentrante.

10.13)
In relazione all’attribuzione al Tesoriere del ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali derivanti dalla gestione del servizio (art. 21, comma 4 dello schema di contratto), si chiede conferma che la documentazione apposita da sottoscrivere per l’attribuzione di tale ruolo possa essere concordata tra le Parti dopo l’aggiudicazione.





04/09/2025 20:46
Risposta
Quesito 10.1)
In data 07.08.2025 è stato pubblicato, in risposta al quesito nr. 8 del 16.07.2025, il seguente avviso: “Si comunica che con Determinazioni nn. SU/376 e RE/262 del 7/8/2025 è stata determinata la proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte al 25/09/2025 - ore 10.30”.

Quesito 10.2)
Si conferma che - in caso di aggiudicazione – i rapporti intestati all’Ente devono essere attivati presso l’Agenzia/Filiale meglio identificata in sede di offerta di gara ai sensi dell’art 4, comma 1, dello Schema di Convenzione approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione 180/2024. Rimane in facoltà dell’aggiudicatario l’eventuale individuazione di una propria struttura specialistica, certificata ai sensi della normativa ISO 9001, dedicata alla mera operatività di back office. In ogni caso l’esercizio di tale facoltà è ammesso solo in modalità che non risultino in contrasto con le disposizioni dello schema di contratto e del Codice dei Contratti.

Quesito 10.3)
Si conferma che il documento di riconoscimento non deve necessariamente accompagnare le dichiarazioni presentate a corredo dell'offerta.

Quesito 10.4)
L’obbligo di cui al punto 2.4 del Patto di Integrità, richiamato peraltro anche all’art. 4, comma 4 dello Schema di contratto, non può essere considerato evaso con la modalità indicata.

Quesito 10.5)
Al comma 2 dell’art. 2 – “Ambito applicativo” del Codice di comportamento è previsto espressamente che “Gli obblighi di condotta previsti nel presente Codice devono intendersi estesi a tutti i collaboratori o consulenti dell’Amministrazione a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o lavori in favore della medesima.” Pertanto, i dipendenti della banca tesoriera non possono essere esclusi dal rispetto degli obblighi di cui agli articoli del Codice di comportamento e dello Schema di contratto citati in domanda.

Quesito 10.6)
Si evidenzia che a norma dell’art 5 dello schema di Convenzione approvato con Delibera di Assemblea Capitolina n. 180/2024, “il servizio di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese può estendersi, a richiesta, anche a nuove Istituzioni che potrebbero essere costituite da Roma Capitale durante il periodo di vigenza della presente Convenzione, per le quali saranno stipulati, sulla base dello schema di Convenzione e nei limiti normativi pro tempore vigenti, singoli contratti regolanti il servizio di cassa”. Ne consegue che rimangono escluse concessioni di autonomi affidamenti alle Istituzioni di eventuale nuova costituzione.

Quesito 10.7)
L’art. 120, comma 9, del Codice dei Contratti prevede la possibilità di un eventuale aumento o diminuzione delle prestazioni purché l’esecuzione avvenga alle stesse condizioni originariamente previste in sede di contratto e si rispetti pur sempre il limite del valore (per dette variazioni) di un quinto dell’importo del contratto.
Si evidenzia che la scelta dell’utilizzo del quinto d’obbligo costituisce un’attività meramente facoltativa. Per tal motivo, pur essendo stata prevista detta possibilità in sede di Convenzione come approvata dall’A.C. con delibera 180 del 16 dicembre 2024, di fatto la S.A. ha stabilito (avendone i poteri) di non riproporla in sede di lex specialis della gara in oggetto. Ne consegue che l’applicazione del comma 9 dell’art. 120 Codice dei Contratti non è applicabile nel caso de quo.

Quesito 10.8)
I fogli informativi di cui al presente quesito, cioè il documento di sintesi del rapporto di conto corrente previsto dalla normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, non devono essere compresi nell’offerta ma devono essere resi disponibili prima della formalizzazione dell’avvio del contratto, ai fini della eventuale qualificazione e quantificazione delle future, possibili operazioni di cui alla lettera b) del comma 4, articolo 3, dello schema di contratto.

Quesito 10.9)
Si conferma:
· l’applicazione dell’art. 2043 c.c.;
· che nulla osta a che l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi prevista dai successivi commi possa essere costituita da una polizza con le caratteristiche di cui ai punti a), b), c), ed e). Con riferimento alla lettera d), invece, si rappresenta l’esigenza di disporre, 10 gg prima della consegna del servizio, l'intero contratto di assicurazione e non la mera dichiarazione di assicurazione riepilogativa, in conformità a quanto disposto dall’art 13, comma 6, dello Schema di contratto.
In ogni caso sarà considerato valido tutto ciò che non contrasta con lo schema di contratto e con il codice dei contratti.

Quesito 10.10)
Si conferma, ai sensi dell’art. 30 dello Schema di contratto, che l’export dell’intera base dati può essere ottenuto tramite l’internet banking attraverso la funzione di inquiry e connessa esportazione dati, purché nel formato indicato nel medesimo articolo.

Quesito 10.11)
Si rimanda in proposito al chiarimento già pubblicato in data 07.08.2025, in risposta al quesito nr. 4 del 14.07.2025.

Quesito 10.12)
Si precisa che il sub-criterio 2.1 dell’offerta tecnica (pag. 38 del Disciplinare di gara) attiene alla mera possibilità di utilizzo, per l’aggiudicatario, dei locali di Via Monte Tarpeo - per il periodo previsto di massimo 18 mesi - o solo per la presa in carico delle posizioni di pignoramento cartacee ivi contenute (e/o per la loro digitalizzazione) o anche come Filale/Agenzia/Sportello.
Resta in facoltà dell’aggiudicatario decidere riguardo alle modalità di successiva conservazione (cartacea o digitale) dei detti fascicoli attualmente in carico al tesoriere uscente.
Ai fini dell’attività di digitalizzazione, si comunica che i fascicoli dei pignoramenti non ancora definiti, come risultanti dall’elenco elaborato per l’ultima verifica di cassa al 30.06.2025, sono indicativamente in numero di circa 5.500 – ciascun atto composto orientativamente di circa 5 pagine - e dovranno essere presi in carico dal Tesoriere subentrante.
Si precisa inoltre che le nuove procedure che insorgeranno dall’avvio del servizio rientreranno invece sicuramente nell’ambito di applicazione dell’art 30 dello Schema di contratto, di cui alla risposta al precedente quesito cui si rimanda.


Quesito 10.13)
Si rimanda in proposito al chiarimento già pubblicato in data 07.08.2025, in risposta al quesito nr. 1 del 14.07.2025.




29/08/2025 13:02
Quesito #11
Quesito 11.1)
Ai fini delle corrette analisi e valutazioni delle attività da porre in essere per lo svolgimento del servizio, si richiede la possibilità di proroga dei termini di 60gg e parimenti la proroga dei termini per la presentazione dei quesiti.

Quesito 11.2)
2. Ai fini di una puntuale analisi delle caratteristiche di svolgimento del servizio e della quantificazione degli oneri operativi a carico del Tesoriere, si chiede di dettagliare la natura e la quantità delle attività a carico delle filiali, che vengono richieste dalla struttura amministrativa centrale e dalle amministrazioni dei singoli Municipi. Inoltre si chiede di individuare e quantificare le operazioni allo sportello disposte dagli utenti / cittadini, con particolare riferimento al numero medio annuo di:
a) mandati con pagamento in contanti allo sportello
b) versamenti in contanti allo sportello da parte dei cittadini e/o dell’Amministrazione,
c) versamenti di assegni disposti dall’Amministrazione,
d) mandati con pagamento mediante emissione e spedizione di assegno circolare/di traenza,
e) pagamenti inevasi a fine anno ed eseguiti mediante emissione di assegno circolare/di traenza .

Quesito 11.3)
L’articolo 10.8 del Capitolato prevede che “il Tesoriere provvederà […]a commutare d’ufficio in assegni i mandati che dovessero rimanere ineseguiti alla chiusura dell’esercizio”. Come noto, con l’introduzione dell’ordinativo informatico OPI tramite SIOPE+ non è consentito al Tesoriere estinguere i mandati di pagamento con modalità differenti rispetto a quella di carico del mandato da parte del Comune. Si chiede conferma che si tratti di un refuso e che l’Amministrazione provvederà a trasmettere i flussi OPI per la variazione della modalità di esecuzione degli ordinativi.

Quesito 11.4)
Con riferimento alla “consegna e presa in carico dei fascicoli cartacei inerenti i pignoramenti presso il Tesoriere…” (art. 4 del Capitolato) si chiede di quantificare il numero (anche approssimativo) dei fascicoli di cui si tratta e, in linea di massima il numero di pagine complessive da scansionare. Si chiede inoltre di indicare se il Tesoriere uscente abbia a disposizione copia digitale anche solo di una parte di detti fascicoli, da poter trasmettere al nuovo Tesoriere.

Quesito 11.5)
Si chiede di confermare se al Tesoriere verrà chiesto di svolgere il ruolo di partner tecnologico per l’interconnessione con il Nodo dei Pagamenti (pagoPA). In caso affermativo si chiede una stima del volume annuo di avvisi emessi.

Quesito 11.6)
Con riferimento all’art. 9.10 del Capitolato (depositi cauzionali) si chiede di confermare se la procedura ivi descritta è effettivamente operante e in caso affermativo di indicare il numero di versamenti annui e il numero di depositi attualmente in giacenza presso il Tesoriere

Quesito 11.7)
Relativamente all’art. 2 del Capitolato, si chiede di confermare che l’unica Istituzione operante sia l’Istituzione delle Biblioteche; si chiede inoltre di indicarne i principali volumi operativi (n° mandati e reversali) e precisare se questi valori siano già compresi in quelli rappresentati nelle tabelle A e B (pag. 10-11) della Relazione Generale illustrativa (a cura del RUP).


08/09/2025 15:23
Risposta
RISPOSTA al Quesito 11.1)
In ossequio al principio della massima partecipazione e al fine di garantire a tutti i potenziali concorrenti di poter formulare correttamente e compiutamente la propria offerta, con determinazione dirigenziale della Ragioneria Generale rep. RE/262 del 7agosto 2025 sono stati prorogati di 30 gg i termini di scadenza per la presentazione delle offerte (dal 25 agosto al 25 settembre) e di 15 gg i termini di presentazione delle richieste di chiarimenti (dal 15 agosto al 1settembre). Nell’esigenza di armonizzare – ai sensi dell’art 1 del Codice dei Contratti – il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, con la tempestività del risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione, non si procede alla proroga di ulteriori 60 gg - di cui al presente quesito - rispetto a quella già concessa.


RISPOSTA al Quesito 11.2)
Il tesoriere indicherà una filiale – la cui presenza all’interno del Municipio I (di appartenenza della sede della Ragioneria Generale dell’Ente ) è oggetto del criterio di valutazione 1.1 dell’offerta tecnica - che sarà individuata come “filiale di tesoreria”, cioè come filiale di riferimento ai fini dei rapporti Ente-tesoriere inerenti il servizio, ed a cui fa capo il referente unico del servizio di tesoreria di cui all’art 25 dello schema di contratto.
Le altre filiali presenti sul territorio sono deputate al rapporto di front office con l’utenza per le operazioni in circolarità.
Si riportano di seguito i dati richiesti alle operazioni di sportello, riferiti all’ultima annualità 2024, precisando che negli anni interessati da tornate elettorali - in cui vengono emessi molti mandati collegati alle funzioni degli uffici elettorali, anche con modalità in contanti - i volumi di cui alla lett. a) ed e) aumentano:
a) mandati con pagamento in contanti allo sportello: 33.042;
b) versamenti in contanti allo sportello da parte dei cittadini e/o dell’Amministrazione: sul sito istituzionale di Roma Capitale, sezione Amministrazione Trasparente, sono indicati gli appositi canali per i versamenti in favore dell’Amministrazione in formato elettronico come da normativa. I versamenti in contanti che potrebbero essere effettuati in circolarità, assumono pertanto carattere di residualità. Non se ne ha evidenza separata rispetto alla totalità degli incassi.
c) versamenti di assegni disposti dall’Amministrazione: circa 10 (da trasmettersi alla filiale indicata come “filiale di tesoreria);
d) mandati con pagamento mediante emissione e spedizione di assegno circolare/di traenza: 38;
e) pagamenti inevasi a fine anno ed eseguiti mediante emissione di assegno circolare/di traenza: 127.


RISPOSTA al Quesito 11.3)
La previsione dell’art 10, comma 8, del Capitolato discende dall’art 219 del Tuel. Nelle more dell’armonizzazione di tale normativa con gli automatismi tecnici del sistema Siope+ e relative regole di colloquio fra Ente e BT (banca tesoriera) - come in corso di analisi da parte dell’AGID - è cura dell’Ente provvedere alla trasmissione dei flussi di variazione della modalità per l’esecuzione degli ordinativi.


RISPOSTA al Quesito 11.4)
I fascicoli dei pignoramenti non ancora definiti, come risultanti dall’elenco elaborato per l’ultima verifica di cassa al 30.06.2025, sono indicativamente in numero di circa 5.500 – ciascun atto notificato composto orientativamente di circa 5 pagine.
Non si dispone di informazioni circa l’attuale formato di conservazione degli stessi da parte del terzo pignorato tesoriere, ma di elenchi digitali, elaborati in formato pdf in occasione di ciascuna verifica di cassa ordinaria periodica.


RISPOSTA al Quesito 11.5)
Al momento non si prevede questa possibilità.


RISPOSTA al Quesito 11.6)
La procedura descritta all’art 9, comma 10, del Capitolato non è attualmente operante.


RISPOSTA al Quesito 11.7)
Si conferma che attualmente l’unica istituzione operante è l’Istituzione delle Biblioteche.
Si indicano di seguito i relativi volumi operativi (n° mandati e reversali), calcolati come valori medi in dell’ultimo triennio e distinti da quelli indicati per Roma Capitale nelle tabelle A e B di pag 10-11 della Relazione Generale illustrativa:
N reversali: Valore medio del triennio: 1172
N. mandati: Valore medio del triennio: 1129



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