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Gara #7598

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di accertamenti sanitari previsti dall’art. 41, comma 4 del d.lgs. 9 apri-le 2008, n. 81 nei confronti del personale dipendente di Roma Capitale. Importo complessivo posto a base di gara di € 1.770.047,25 esente IVA ex art. 10, comma 18 del DPR n. 633/72 –costi della sicurezza pari a zero;
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Informazioni appalto

20/10/2025
Aperta
Servizi
€ 1.770.047,25
Diodati Antonello
DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Categorie merceologiche

85148 - Servizi di analisi mediche

Lotti

1
B8A7F0D0A0
Solo prezzo
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di accertamenti sanitariprevisti dall’art. 41, comma 4 del d.lgs. 9 apri-le 2008, n. 81 nei confronti del personale dipendente di Roma Capitale. Importo complessivo posto a base di gara di € 1.770.047,25 esente IVA ex art. 10, comma 18 del DPR n.633/72 –costi della sicurezza pari a zero;
Sono oggetto dell’appalto tutte le attività necessarie a garantire gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori, relative all'esecuzione di tutti gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dai medici competenti di Roma Capitale al fine della formulazione del giudizio di idoneità alla mansione lavorativa e alla verifica dello stato di salute dei lavoratori. L’attività oggetto del presente appalto comprende tutte le attività connesse alla programmazione degli accertamenti, all'esecuzione degli stessi ed alla registrazione dei dati sanitari anche su supporto informatico, nonché le attività volte all'organizzazione e alla gestione del servizio. Tale servizio non ricomprende le attività professionali relative al Medico competente.
€ 1.593.042,52
€ 177.004,73
€ 0,00

Scadenze

09/11/2025 18:00
19/11/2025 18:00
20/11/2025 10:30

Allegati

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Chiarimenti

28/10/2025 17:26
Quesito #1
Buonasera, con riferimento alla procedura di gara in oggetto si richiede il seguente chiarimento:

Nel disciplinare di gara è previsto che ciascun componente del costituendo RTI debba compilare il documento “Modello Domanda di Partecipazione”.
Nel modello, al punto 43, lettere a) e b), è richiesto di dichiarare:

a) di avere un fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura, pari a € 1.500.000,00 IVA esclusa;
b) di avere eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura almeno due servizi analoghi, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, di importo minimo pari a € 750.000,00 IVA esclusa.

Poiché tali requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali risultano posseduti unicamente dalla mandataria, come previsto dalla normativa vigente (art. 68, D.Lgs. 36/2023) e dalle regole sulla compartecipazione dei requisiti nei RTI,
si chiede conferma che le imprese mandanti:




debbano comunque compilare integralmente il modello, ma non rendere le dichiarazioni di cui al punto 43 a) e b), trattandosi di requisiti soddisfatti esclusivamente dalla mandataria;
oppuredebbano anch’esse dichiarare tali dati, pur non possedendo individualmente i requisiti richiesti.




Si chiede inoltre di confermare se l’assolvimento dell’imposta di bollo sul “Modello Domanda di Partecipazione” debba essere effettuato da tutti i componenti del RTI costituendo oppure unicamente dalla mandataria, quale soggetto che presenta la domanda in nome e per conto del costituendo raggruppamento.





06/11/2025 13:05
Risposta
Si conferma che le imprese mandanti debbano comunque compilare integralmente il modello, ma non rendere le dichiarazioni di cui al punto 43 a) e b), trattandosi di requisiti soddisfatti esclusivamente dalla mandataria.



L’imposta di bollo deve essere assolta una sola volta.



29/10/2025 16:48
Quesito #2
Buonasera, con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si sottopone alla Vostra attenzione quanto segue:

nel disciplinare di gara al punto 5.2.3 viene richiesto, a pena di esclusione, il "rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile" previsto dall’art. 46 del D.Lgs. 198/2006. Tale rapporto viene redatto con cadenza biennale da parte delle aziende che occupano più di 50 dipendenti.

Nel biennio 2022–2023, la società non era soggetta a tale obbligo, in quanto il numero dei dipendenti era inferiore a 50.
Per il biennio 2024–2025, invece, la scadenza per la presentazione del rapporto non è ancora stata fissata ufficialmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: nel precedente biennio la scadenza era stata fissata inizialmente a giugno 2024, poi posticipata a settembre 2024, e si attendono pertanto nuove comunicazioni ministeriali per il prossimo biennio.

Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di chiarire se sia possibile, ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, inserire nella documentazione amministrativa una dichiarazione sostitutiva con la quale l’operatore economico si impegna a presentare il rapporto biennale entro la scadenza che verrà pubblicata dal Ministero competente.
Restiamo in attesa di un Vostro cortese riscontro e di eventuali indicazioni operative in merito.




06/11/2025 13:15
Risposta
L'’operatore economico dovrà dichiarare che nel biennio 2022–2023, non era soggetto a tale obbligo, in quanto il numero dei dipendenti era inferiore a 50 e potrà inserire nella documentazione amministrativa una dichiarazione sostitutiva con la quale si impegna a presentare il rapporto biennale entro la scadenza che verrà pubblicata dal Ministero competente. La data di scadenza è già nota ed è fissata al 30 aprile dell’anno successivo a quello di scadenza.



30/10/2025 15:36
Quesito #3
Al paragrafo 9 Requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione è specificato che “Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3.”.

Si ritiene che detto paragrafo costituisca un refuso in quanto del tutto inconferente per la tipologia di attività e la tipologia di appalto da eseguirsi da parte di una struttura sanitaria che non necessita né in effetti può assorbire il personale di altra struttura sanitaria che sia l’attuale esecutrice del servizio per la stazione appaltante.

Si chiede pertanto di confermare la natura di refuso del paragrafo sopra riportato e che pertanto è possibile partecipare ed eseguire, in caso di aggiudicazione, il contratto di appalto in questione all’operatore economico che vada a svolgere l’attività con la propria organizzazione aziendale senza “garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto” e senza assorbire “prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3”.



06/11/2025 13:39
Risposta
La concreta esigenza delle assunzioni, per riassorbimento, del personale già operante alle dipendenze dell'Aggiudicatario uscente, attiene alla fase attuativa dell’esecuzione dell’appalto, in vista della quale l’impresa aggiudicataria deve assicurare il personale necessario alla realizzazione della prestazione contrattuale, ove già non ne disponga nella misura sufficiente. Pertanto, l’obbligo di riassorbimento si pone solo in presenza dell’esigenza di assunzione di nuovo personale.


31/10/2025 15:35
Quesito #4
Si prega di confermare che, in considerazione della tipologia di servizio oggetto dell'appalto e delle modalità organizzative richieste per la relativa esecuzione, i requisiti di esecuzione di seguito indicati, contenuti nel paragrafo 9 del Disciplinare, devono considerarsi un refuso e non sono da considerarsi obbligatori. "Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3.
Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali:
• una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
• una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione femminile;
Il concorrente si impegna altresì, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:
• una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, dedicata all’occupazione di persone con disabilità o svantaggiate."



06/11/2025 13:50
Risposta
Riguardo alla prima parte del quesito, in merito al riassorbimento del personale, si veda la risposta fornita al quesito n. 3.


Riguardo alla seconda parte del quesito, la concreta esigenza delle assunzioni, quale condizione per il rispetto della quota di riserva a favore degli occupati giovanili e femminili e degli svantaggiati e disabili, attiene alla fase attuativa dell’esecuzione dell’appalto, in vista della quale l’impresa aggiudicataria deve assicurare il personale necessario alla realizzazione della prestazione contrattuale, ove già non ne disponga nella misura sufficiente.



ROMA CAPITALE

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